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martedì 14 settembre 2010

Le liti condominiali - Interessante articolo da Condominioweb.com

 Le liti condominiali che più spesso sfociano in liti giudiziarie, sono quelle legate alla immissione di rumori e odori, fuori dalla normale tollerabilità.
Il codice civile pone una tutela in tal senso all’art.844, “vietando immissioni di fumo e calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni”. Col passare del tempo e per elaborazioni giurisprudenziale, la tutela, una volta appannaggio del Giudice di Pace, viene oggi maggiormente garantita dall’intervento del giudice unico, servendosi sempre più spesso della procedura di cui all’art.700. Il provvedimento d’urgenza infatti garantisce in molti casi l’interruzione immediata di quelle esalazioni e/o immissioni di suoni molesti, con un velocità che una normale procedura giurisdizionale non può tecnicamente garantire. I problemi de quo sono sempre più tipici dei condomini, dai quali, causa i materiali di costruzione ormai utilizzati, è norma avvertire ogni e qualsiasi rumore proveniente dagli appartamenti attigui, o ancor peggio provenienti dalle attività commerciali poste al piano terra solitamente.
I rimedi avverso tali problematiche potrebbero trovare una tutela, anche tramite intercessione dell’amministratore, solo se sono state previste sanzioni per i trasgressori della quiete condominiale, diversamente le alternative sono di tre tipi:
1) ricorso al Giudice di Pace, competente per questa materia;
2) ricorso alla procedura d’urgenza di cui all’art 700 cpc, in tutela della propria salute
3) ricorso  all'Agenzia regionale dell'ambiente; si tratta di una scelta che ha un senso solo in caso di rumori provocati da un'attività commerciale, industriale o un ristorante, per cui esistano norme di contenimento dell'inquinamento in applicazione della legge 447/95. Consigliamo anche di visitare Condominioweb.com -condominio.
Il problema che bisogna porsi, però, è quando un rumore è veramente intollerabile? Per giurisprudenza costante, un rumore è intollerabile  quando supera di 3 decibel il rumore di fondo dell'ambiente. I controlli effettuati dall’ente preposto piuttosto che dal consulente di parte o nominato dal giudice, infatti, isolano i rumori e li contestualizzano.
L’inconveniente che più spesso si incontra, nel tentativo di  provare l’immissione di fumi o rumori derivanti da atti volontari del privato condominio, è quello di fare un rilevamento “a sorpresa”; nei casi in cui, infatti, interviene un consulente del Giudice, costui, gioco forza, deve avvertire la controparte della perizia a cui sta per dare inizio, falsando di fatto il risultato, in quanto la persona ovviamente non dà corso a quelle attività di produzione di suoni con radio ecc…..Ovviamente una consulenza tecnica a sorpresa non potrà essere autorizzata e/o comunque impugnata per mancanza del contraddittorio tra le parti.
Nel caso delle esalazioni un'altra via è quello di verificare se gli scarichi dei fumi sono stati realizzati correttamente, con le giuste distanze da finestre, balconi, sporgenze, suolo o, se sul tetto, superando oltre una certa quota il limite più alto dello stesso. Per le unità esterne dei condizionatori bisogna verificare se sono stati istallati nel rispetto del decoro dell’edificio.
Fonte : "Condominioweb.com"

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