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sabato 5 marzo 2011

Ripartizione spese (2) Le scale

Avevo accennato nel post precedente che il 90% delle spese di un condominio si ripartisce per millesimi della tabella proprietà ( attenzione ce nè più di una! La generale e quelle derivate quali, garage, appartamenti, cantine ecc.). Quindi per la maggior parte dei casi non avrete problemi a ripartire con queste tabelle. Ci sono alcuni casi però che la ripartizione non viene effettuata con le tabelle di proprietà ( queste hanno la caratteristica di essere proporzionali al valore di proprietà e quindi sono collegate alla superficie di immobile che ciscuno possiede che sia appartamento, garage, cantina ecc.). Sarebbe molto interessante anche capire come si creano le tabelle millesimali di cui mi sono appassionato in passato.
(Tutto quello che segue non ha valore se nel regolamento contrattuale è esplicitamente normato in modo diverso)
Terminata questa premessa affrontiamo questo caso: Manutenzione e ricostruzione scale.
Questo caso è normato dall'art.1124 c.c. che fondamentalmente dice che la spesa relativa alla manutenzione è ripartita per metà in ragione al valore dei singoli piani e per l'altra metà in proporzione all'altezza di ciascun piano.

Quindi i criteri sono 2:
-Metà valore appartamenti (mill. proprietà)
-Metà in proporzione all'altezza
Nel caso più semplice di un condominio con un appartamento per ciascun piano con tutti gli stessi millesimi la ripartizione di 2.000,00 € sarà:
 Spesa da ripartire : 1.000,00 € + 1.000,00 €
 (metà per millesimi)+ (metà per altezza)
PT     250,00 € + 0,00 €      = 250,00 €
1°p    250,00 € + 166,67 €  = 416,67 €
2°p    250,00 € + 333.33 € = 583,33 €
3°p    250,00 € + 500,00 € = 750,00 €
Nel semplice caso la prima colonna per millesimi è uguale per tutti ma nella realtà sarebbe = (quota mill x spesa/1000)
La seconda colonna si calcola così: si sommano i piani 1+2+3 =6 poi P1°= spesa x 1/6, 2°P= spesa x 2/6, 3° Piano spesa x 3/6.
Il piano terra partecipa se ha anche in comproprietà parte del solaio altrimenti è esentato.
Sebbene la norma sembri semplice non è a volte immediata la sua applicazione perchè saremmo tentati di applicare questa modalità a tutti i lavori effettuati sulle scale, ma non è così.
Per esempio:Ascensore, Pulizie e Illuminazione delle scale continuano a seguire l'art 1123 c.c.2° comma (in base all'uso) e quindi sono soggette a tabelle dedicate che possono essere stabilite dall'assamblea dei condomini.

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